Se lavori come libero professionista ti sarà capitato, purtroppo, che il cliente al quale hai erogato la tua prestazione, non ti abbia pagato. Questo può avvenire per le ragioni più svariate, alcune della quali sono sicuramente accettabili, come gravi e comprovate difficoltà economiche.
Tuttavia, vi sono casi in cui è davvero demoralizzante constatare che il cliente non ha riconosciuto il valore del nostro lavoro.

Procedimento per decreto ingiuntivo

Lo strumento a nostra disposizione in questo caso è il procedimento per decreto ingiuntivo, per raggiungere il soddisfacimento coattivo del nostro credito in tempi rapidi.

Prima di vedere quali documenti ci occorrono per poterlo richiedere, è bene affrontarne e chiarirne alcuni aspetti.

Quando si tratta di libere professioni come ad esempio quella dell’ingegnere, dell’avvocato, del consulente del lavoro, del consulente marketing etc., la fonte legale del rapporto con il cliente è quella del contratto d’opera intellettuale.

L’incarico professionale può essere conferito sia in forma scritta che in forma orale.

Contratto scritto

Consigliamo vivamente di redigere sempre il contratto scritto, per due ragioni:

  • da un lato, essendo in possesso di un contratto scritto, firmato dal cliente, è intuitivamente più semplice la dimostrazione probatoria della fondatezza del nostro credito;
  • dall’altro non si rischia di incorrere nella prescrizione presuntiva breve dei 3 anni;

Inoltre, quando ci troviamo di fronte a un cliente insolvente al quale vogliamo chiedere l’adempimento, è sempre buona norma quella di inviargli una comunicazione ufficiale (–> costituzione in mora) dove gli intimiamo di adempiere entro un determinato termine, altrimenti agiremo per vie legali (Scarica il modello).

Questa comunicazione, da inviare per mezzo di raccomandata a/r o pec, ha l’effetto di interrompere la prescrizione, il cui decorso avrebbe il negativo esito di rendere non più esigibile il nostro credito.

Anche nel caso in cui non avessimo avuto l’accortezza di redigere un contratto scritto, l’emissione della fattura può salvarci. Questo perché presupposto per la richiesta dell’emissione del decreto ingiuntivo, è che il proprio credito sia certo (la sua esistenza non è controversa), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non è sottoposto né a condizione né a termini) e che di esso si dia prova scritta, qual è la fattura, seppur di formazione unilaterale (questo perché è comunque data possibilità al debitore di opporsi al decreto e dimostrare il contrario).

In presenza di tali requisiti, chiederemo al giudice l’emissione del decreto ingiuntivo per recuperare le somme a noi dovute.

In conclusione, i passaggi per una buona gestione dei propri rapporti giuridici e del proprio credito sono:

  1. Contratto scritto → ci consente più facilmente la dimostrazione del rapporto e ci evita di incorrere nella prescrizione presuntiva dei tre anni;
  2. Costituzione in mora → per mezzo di raccomandata a/r o pec, costituisce un ultimo tentativo di sollecito bonario nonché atto interruttivo della prescrizione;
  3. In mancanza di contratto → emissione della fattura con autentica delle scritture contabili (dal Gennaio 2019, con l’introduzione delle fatture elettroniche, si sta formando giurisprudenza per la quale grazie a questo nuovo sistema non sarebbe più necessaria l’autenticazione delle scritture contabili);
  4. Ricorso per decreto ingiuntivo.
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