Fiscalità novità 2019 - header image

 

Nuova modalità richiesta assegni familiari telematica

A partire dal 1 Aprile 2019 è necessario effettuare la richiesta telematica accedendo all’area personale del portale INPS oppure tramite un patronato. Per ulteriori informazioni e per accedere al servizio è possibile accedere al seguente link:  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091

 

Ferie per i dipendenti, 15 giorni obbligatori

La normativa prevede l’obbligo di far godere le ferie per un minimo di 15 giorni nell’arco dell’anno.

N.B se richiesto dal dipendente, i 15 giorni di ferie, devono essere consecutivi.

 

Crediti non più compensabili in F24 se pagati con internet banking, accettate solo procedure AdE

Con il Decreto legge n.124/2019 sarà operativa, a partire dal 29 dicembre 2019, l’estensione dell’obbligo di invio telematico* del modello F24 per le compensazioni relative al Bonus Renzi e per tutte le compensazioni anche parziali che vorranno essere effettuate dai contribuenti NON titolari di partita Iva.

*Invio esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare qualsiasi tipo di credito (bonus Renzi, rimborsi 770, etc).

 

Regime Forfettario, novità esclusione e agevolazioni

Nuove cause di esclusione:

  • per chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilato per un importo lordo superiore a euro 30.000;
  • per chi, nell’anno precedente, dovesse superare le spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a euro 20.000.

Un incentivo, invece, per i regimi forfettari che sceglieranno la fatturazione elettronica, per questi contribuenti il termine di accertamento si ridurrà da 5 a 4 anni.

 

Obbligo di fatturazione elettronica tra privati (esclusi i regimi di vantaggio)

Dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le transazioni verso i privati. Restano esonerati professionisti e lavoratori autonomi che si trovano nel regime dei minimi e quelli che applicano il regime forfetario. Hanno il DIVIETO di invio delle fatture eletteoniche i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.

Dal 1° luglio 2019 sono in vigore le sanzioni per omissione o tardivo invio della fattura elettronica oltre il 12° giorno dalla data fattura. Il ritardo viene sanzionato con una somma che può andare dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro (articolo 6 dLgs 471/1997).

Stessa sanzione per chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione in questo caso va da 250 a 2mila euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

 

Obbligo corrispettivi elettronici

Dal 2020 TUTTI i contribuenti sono tenuti all’invio dei corrispettivi in modalità telematica, compresi i regimi di vantaggio.

Dal 1.1.2020 al 30.6.2020 non sono applicate sanzioni. Questo a condizione che venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate.

Entro il 01/07/2020 ciascun impresa che utilizza i corrispettivi dovrà aver attivato un Registratore Telematico per la comunicazione degli scontrini con l’Agenzia delle Entrate.
Si fa presente che dal 01/07/2020 non saranno più validi né le RICEVUTE FISCALI né gli SCONTRINI CARTACEI. 

 

Agevolazioni contributive (per i datori di lavoro) soggette al rispetto delle norme sulla SICUREZZA SUL LAVORO e alla regolarità DURC

Per usufruire delle agevolazioni contributive e soprattutto per non incorrere in sanzioni, i datori di lavoro devono rispettare la regolarità contributiva (DURC) e le norme sulla sicurezza sul lavoro:

  • DURC, pagamento regolare dei contributi dei dipendenti e di quelli personali.
  • Sicurezza sul lavoro, Redazione del Documento di valutazione dei rischi, nomina e formazione del RSPP, nomina e formazione del RLS o nomina del RLST, formazione sulla sicurezza per i lavoratori, eventuale sorveglianza sanitaria.

 

Stipendio in contanti, dal 1° luglio 2018 solo pagamenti tracciati

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati.

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.