Con il D.M. 13/01/2022 i fornitori di servizi legati alle cryptovalute sono obbligati a comunicare i dati legati alle operazioni dei propri clienti su base trimestrale.

Questi dati permetteranno all’Agenzia delle Entrate di venire a conoscenza di tali investimenti e procedere alle opportune verifiche, soprattutto nei casi in cui, a fronte di movimenti in valute virtuali, non è stato compilato il quadro RW al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Molti, ad oggi, confidavano sul fatto che l’amministrazione finanziaria non sarebbe potuta entrare in possesso di alcuna informazione. Questo in alcuni casi sarebbe tuttora possibile ma utilizzando principalmente sistemi che andrebbero contro le norme legate alla disciplina antiriciclaggio, il non rispetto di queste norme può facilmente sfociare in situazioni che si configurano come reato (Diritto Penale).

L’obbligo di monitoraggio delle cryptovalute e degli investimenti esteri non determina automaticamente il pagamento di imposte, pertanto si consiglia di prendere seriamente questo adempimento verificando se, per gli anni passati, sia necessario sanare la posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso prima che si faccia avanti l’Agenzia delle Entrate con sanzioni molto superiori.

Le sanzioni vanno dal 3% al 30% del valore degli investimenti soggetti a monitoraggio non dichiarati nel quadro RW anche in assenza di imposte da pagare.

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale