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Con il documento del 22 Giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha aggionato la guida al Superbonus 110%.

Tra le principali novità:

  • le modifiche in materia di cessione del credito
  • e anche la proroga per le unifamiliari

In sintesi, il documento aggiornato pone l’accento sulle modifiche normative che hanno caratterizzato la cessione del credito. Tra le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate si parla anche della proroga del superbonus per le unifamiliari, così come per il rinvio al 15 Ottobre del termine per la comunicazione di cessione del credito da parte di soggetti IRES e partite IVA.

> Da qui è possibile scaricare la guida aggiornata a Giugno 2022

 

La principale modifica contenuta nella versione del mese di Giugno 2022 è relativa alla cessione del credito. Infatti il superbonus resta fruibile, oltre che in detrazione, anche tramite richiesta di applicazione dello sconto in fattura da parte del fornitore degli interventi o attraverso la cessione del credito.

Dal 15 luglio banche e società appartenenti a gruppi bancari potranno trasferire le somme verso i propri clienti professionali privati, in relazione alle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura inviate dal 1° Maggio 2022.

Altre modifiche introdotte del nuovo documento riguardano le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate dal 1° Maggio 2022, per le quali è scattato lo stop alle cessioni parziali e l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle successive comunicazioni.

Quindi, come riporta la guida:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

L’Agenzia delle Entrate specifica che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione, di cedere le singole rate annuali che compongono l’importo complessivo. La norma vieta in pratica solo di cedere parzialmente le singole rate, che non possono essere frazionate.

L’Agenzia delle Entrate specifica, quindi, che:

  • le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
  • le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Nel caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per SAL, il credito scaturito dai singoli stati di avanzamento lavori e dal saldo ha vita autonoma, ed è cedibile separatamente anche a soggetti diversi.

 

La proroga per i lavori sulle unifamiliari è l’altro tema importante del nuovo documento aggiornato, all’interno del quale, infatti, viene evidenziato che il superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022, a patto che alla data del 30 Settembre siano stati effettuati lavori pari almeno al 30% dell’intervento complessivo.

Nel computo sarà il contribuente a scegliere se far rientrare solo gli interventi ammessi al superbonus o anche lavori non agevolati.

 

Nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate si parla, inoltre, dei termini per la comunicazione della cessione del credito. Infatti la scadenza fissata al 29 Aprile per la generalità dei contribuenti è stata prorogata al 15 ottobre 2022 in favore di soggetti IRES e titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 Novembre.

IMPORTANTE: invitiamo tutti a consultare l’apposita pagina web che abbiamo realizzato per supportare i nostri Clienti sul tema dei vari bonus edilizi: https://bonusedilizia.imprenditoriamo.it/

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale